Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/02/1962;  Decisione del  22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1448  1449  1450  1451  1452  1453


Titolo
SENT. 13/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
L'ordinanza, con la quale l'incidente di costituzionalita' viene sollevato, deve dare adeguata ragione del perche' la controversia principale non puo' essere definita senza la pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale. La Corte costituzionale non puo' indagare se l'ordinanza abbia ritenuto cio' esattamente alla stregua delle domande e delle eccezioni proposte in quel giudizio e dei fatti e degli atti ivi allegati, perche' cio' significherebbe sostituire l'apprezzamento della Corte a quello che, ai fini della rilevanza, spetta esclusivamente al giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23