Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/02/1962; Decisione del
22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 13/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - GIUDIZIO DI RILEVANZA - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
L'ordinanza, con la quale l'incidente di costituzionalita' viene sollevato, deve dare adeguata ragione del perche' la controversia principale non puo' essere definita senza la pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale. La Corte costituzionale non puo' indagare se l'ordinanza abbia ritenuto cio' esattamente alla stregua delle domande e delle eccezioni proposte in quel giudizio e dei fatti e degli atti ivi allegati, perche' cio' significherebbe sostituire l'apprezzamento della Corte a quello che, ai fini della rilevanza, spetta esclusivamente al giudice a quo.
L'ordinanza, con la quale l'incidente di costituzionalita' viene sollevato, deve dare adeguata ragione del perche' la controversia principale non puo' essere definita senza la pronuncia sulla questione di legittimita' costituzionale. La Corte costituzionale non puo' indagare se l'ordinanza abbia ritenuto cio' esattamente alla stregua delle domande e delle eccezioni proposte in quel giudizio e dei fatti e degli atti ivi allegati, perche' cio' significherebbe sostituire l'apprezzamento della Corte a quello che, ai fini della rilevanza, spetta esclusivamente al giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23