Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/02/1962; Decisione del
22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/62 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA - COMPOSIZIONE - MEMBRI DI DIRITTO - DECRETO DI NOMINA - OMESSA INDICAZIONE NOMINATIVA - MANCATO AGGIORNAMENTO - IRRILEVANZA SULLA VALIDITA' DELL'ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 13/62 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA - COMPOSIZIONE - MEMBRI DI DIRITTO - DECRETO DI NOMINA - OMESSA INDICAZIONE NOMINATIVA - MANCATO AGGIORNAMENTO - IRRILEVANZA SULLA VALIDITA' DELL'ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Quando di un organo giurisdizionale facciano parte membri di diritto, l'omissione dei relativi nominativi nel decreto di costituzione dell'organo o il mancato aggiornamento del decreto in ordine alle variazioni relative al nominativo stesso, non costituisce causa di inesistenza della ordinanza con la quale detto organo rimette gli atti alla Corte costituzionale, purche' sia certo che del collegio giudicante fece parte, a norma di legge, il funzionario che in atto era investito di quel determinato ufficio. (Nella specie e' stata ritenuta valida l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, emessa dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, della quale fece parte l'Intendente di finanza di Aosta in carica, mentre il decreto di costituzione della Giunta non era stato aggiornato con il nominativo del nuovo funzionario).
Quando di un organo giurisdizionale facciano parte membri di diritto, l'omissione dei relativi nominativi nel decreto di costituzione dell'organo o il mancato aggiornamento del decreto in ordine alle variazioni relative al nominativo stesso, non costituisce causa di inesistenza della ordinanza con la quale detto organo rimette gli atti alla Corte costituzionale, purche' sia certo che del collegio giudicante fece parte, a norma di legge, il funzionario che in atto era investito di quel determinato ufficio. (Nella specie e' stata ritenuta valida l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, emessa dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, della quale fece parte l'Intendente di finanza di Aosta in carica, mentre il decreto di costituzione della Giunta non era stato aggiornato con il nominativo del nuovo funzionario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23