Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/02/1962;  Decisione del  22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1447  1449  1450  1451  1452  1453


Titolo
SENT. 13/62 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA - COMPOSIZIONE - MEMBRI DI DIRITTO - DECRETO DI NOMINA - OMESSA INDICAZIONE NOMINATIVA - MANCATO AGGIORNAMENTO - IRRILEVANZA SULLA VALIDITA' DELL'ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
Quando di un organo giurisdizionale facciano parte membri di diritto, l'omissione dei relativi nominativi nel decreto di costituzione dell'organo o il mancato aggiornamento del decreto in ordine alle variazioni relative al nominativo stesso, non costituisce causa di inesistenza della ordinanza con la quale detto organo rimette gli atti alla Corte costituzionale, purche' sia certo che del collegio giudicante fece parte, a norma di legge, il funzionario che in atto era investito di quel determinato ufficio. (Nella specie e' stata ritenuta valida l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, emessa dalla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, della quale fece parte l'Intendente di finanza di Aosta in carica, mentre il decreto di costituzione della Giunta non era stato aggiornato con il nominativo del nuovo funzionario).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23