Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/02/1962;  Decisione del  22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1447  1448  1450  1451  1452  1453


Titolo
SENT. 13/62 C. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI INDIVIDUALI - LIMITAZIONI - ESIGENZA DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - COSTITUISCE PRINCIPIO GENERALE DELL'ORDINAMENTO DELLO STATO. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - LIMITAZIONE DI DIRITTI INDIVIDUALI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. REGIONE VALLE D'AOSTA - LEGGE REGIONALE URBANISTICA 28 APRILE 1960, N. 3, ART. 1 - VIOLA L'ESIGENZA DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, indica anche il procedimento amministrativo attraverso il quale gli organi competenti provvedono ad imporre concretamente tali limitazioni. L'esigenza di un giusto procedimento e' un principio generale del nostro ordinamento giuridico, che il legislatore regionale deve rispettare nell'esercizio della sua funzione primaria. (Nella specie, l'art. 1 della legge regionale urbanistica della Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3, nel vincolare, ai fini turistici e di tutela del paesaggio, l'intero territorio della Valle senza predisporre il procedimento amministrativo attraverso il quale tali vincoli possono essere in concreto imposti, e' costituzionalmente illegittimo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte