Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/02/1962; Decisione del
22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/62 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA LEGISLATIVA - RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.
SENT. 13/62 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA LEGISLATIVA - RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.
Testo
Mentre il legislatore statale non e' tenuto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione, il legislatore regionale e' vincolato al rispetto sia delle norme costituzionali che dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Mentre il legislatore statale non e' tenuto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, quando questi non si identifichino con norme o principi della Costituzione, il legislatore regionale e' vincolato al rispetto sia delle norme costituzionali che dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte