Sentenza 13/1962 (ECLI:IT:COST:1962:13)
Massima numero 1451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
22/02/1962; Decisione del
22/02/1962
Deposito del 02/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/62 E. REGIONE VALLE D'AOSTA - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1960, N. 3 - COSTRUZIONI, PIANTAGIONI, DEMOLIZIONI - AUTORIZZAZIONE DEMANDATA PROVVISORIAMENTE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - MANCANZA DI RIMEDI AMMINISTRATIVI IN SEDE DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
SENT. 13/62 E. REGIONE VALLE D'AOSTA - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1960, N. 3 - COSTRUZIONI, PIANTAGIONI, DEMOLIZIONI - AUTORIZZAZIONE DEMANDATA PROVVISORIAMENTE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - MANCANZA DI RIMEDI AMMINISTRATIVI IN SEDE DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Testo
L'art. 18, secondo comma, della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio nella Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3, stabilisce che fino a quando non entrera' in vigore il regolamento previsto dalla stessa legge, le autorizzazioni previste dall'art. 3 per eseguire opere, piantagioni, costruzioni, demolizioni o modificazioni degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, devono essere rilasciate dal Presidente della Giunta regionale. La citata disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, il quale, stabilendo che i limiti della proprieta' privata devono essere determinati per legge, vieta che siano lasciati interamente in balia delle autorita' amministrative. La disposizione e', inoltre, in contrasto con l'art. 2, prima parte, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, perche', non assicurando adeguata tutela agli interessati e non offrendo certezza ne' a chi deve osservare ne' a chi deve fare osservare la legge, viola un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato.
L'art. 18, secondo comma, della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio nella Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3, stabilisce che fino a quando non entrera' in vigore il regolamento previsto dalla stessa legge, le autorizzazioni previste dall'art. 3 per eseguire opere, piantagioni, costruzioni, demolizioni o modificazioni degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, devono essere rilasciate dal Presidente della Giunta regionale. La citata disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, il quale, stabilendo che i limiti della proprieta' privata devono essere determinati per legge, vieta che siano lasciati interamente in balia delle autorita' amministrative. La disposizione e', inoltre, in contrasto con l'art. 2, prima parte, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, perche', non assicurando adeguata tutela agli interessati e non offrendo certezza ne' a chi deve osservare ne' a chi deve fare osservare la legge, viola un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte