Sentenza 14/1962 (ECLI:IT:COST:1962:14)
Massima numero 1456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
07/03/1962; Decisione del
07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/62 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - NORME DI ATTUAZIONE - FINALITA'.
SENT. 14/62 C. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - NORME DI ATTUAZIONE - FINALITA'.
Testo
La necessita' delle norme di attuazione, previste dall'articolo 43 Stat. Sic. e dalla VIII disp. trans. Cost., corrisponde alla necessita' di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento dell'organizzazione amministrativa della Regione e dello Stato e si palesa nell'esigenza di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi trasferiti alla Regione e quelli che rimangono allo Stato. Corrisponde inoltre alla necessita' di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici e di dar vita, in sintesi, a una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con la organizzazione dello Stato, nella unita' dell'ordinamento amministrativo generale.
La necessita' delle norme di attuazione, previste dall'articolo 43 Stat. Sic. e dalla VIII disp. trans. Cost., corrisponde alla necessita' di una attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento dell'organizzazione amministrativa della Regione e dello Stato e si palesa nell'esigenza di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi trasferiti alla Regione e quelli che rimangono allo Stato. Corrisponde inoltre alla necessita' di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici e di dar vita, in sintesi, a una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con la organizzazione dello Stato, nella unita' dell'ordinamento amministrativo generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte