Sentenza 14/1962 (ECLI:IT:COST:1962:14)
Massima numero 1459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
07/03/1962; Decisione del
07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/62 F. REGIONE SICILIA - MATERIA TRIBUTARIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - COMPETENZA LEGISLATIVA - PRECLUSIONE PER MANCATA EMANAZIONE DELLE NORME STATALI DI ATTUAZIONE.
SENT. 14/62 F. REGIONE SICILIA - MATERIA TRIBUTARIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - COMPETENZA LEGISLATIVA - PRECLUSIONE PER MANCATA EMANAZIONE DELLE NORME STATALI DI ATTUAZIONE.
Testo
La Regione siciliana, allo stato attuale, non puo' creare un proprio apparato di amministrazione finanziaria, ne' disporre sullo stato giuridico ed economico degli impiegati da destinarvi, perche' ancora non e' stato attuato un completo e definitivo passaggio alla Regione delle funzioni ad essa attribuite in materia finanziaria e non si e' ancora proceduto, mediante intese tra Stato e Regione, a quel trasferimento del personale statale negli organici regionali, che condiziona l'esercizio della potesta' di cui all'art. 14, lettera q, Statuto siciliano. Tale carenza preclude temporaneamente alla Regione l'esercizio della sua potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici finanziari. La creazione di un apparato regionale, prima dell'emanazione delle norme previste dall'articolo 43, verrebbe a limitare e a condizionare la produzione di tali norme ed il loro contenuto, subordinando il passaggio di uffici e di personale, previsto da tale articolo, alla situazione creata in precedenza con la istituzione di uffici e di organi regionali.
La Regione siciliana, allo stato attuale, non puo' creare un proprio apparato di amministrazione finanziaria, ne' disporre sullo stato giuridico ed economico degli impiegati da destinarvi, perche' ancora non e' stato attuato un completo e definitivo passaggio alla Regione delle funzioni ad essa attribuite in materia finanziaria e non si e' ancora proceduto, mediante intese tra Stato e Regione, a quel trasferimento del personale statale negli organici regionali, che condiziona l'esercizio della potesta' di cui all'art. 14, lettera q, Statuto siciliano. Tale carenza preclude temporaneamente alla Regione l'esercizio della sua potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici finanziari. La creazione di un apparato regionale, prima dell'emanazione delle norme previste dall'articolo 43, verrebbe a limitare e a condizionare la produzione di tali norme ed il loro contenuto, subordinando il passaggio di uffici e di personale, previsto da tale articolo, alla situazione creata in precedenza con la istituzione di uffici e di organi regionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 43
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte