Sentenza 14/1962 (ECLI:IT:COST:1962:14)
Massima numero 1460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  07/03/1962;  Decisione del  07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1454  1455  1456  1457  1458  1459  1461  1462


Titolo
SENT. 14/62 G. REGIONE SICILIA - MATERIA TRIBUTARIA - COMPETENZA LEGISLATIVA SUSSIDIARIA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI - NORME DI ATTUAZIONE - NECESSITA'.

Testo
Il carattere sussidiario della legislazione finanziaria regionale e il suo necessario inquadramento nella fondamentale unita' dell'ordinamento tributario generale si riflettono nell'ordinamento degli uffici finanziari regionali e del coordinamento di essi con l'amministrazione statale; pertanto, l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia di uffici finanziari e' subordinato all'emanazione di norme di attuazione che assicurino quel coordinamento. L'organizzazione degli uffici finanziari regionali non puo' inoltre essere predisposta che tenendo anche conto della organizzazione di quegli uffici statali che continueranno a svolgere la loro attivita' nella Regione per le funzioni rimaste allo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 43

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte