Sentenza 14/1962 (ECLI:IT:COST:1962:14)
Massima numero 1461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  07/03/1962;  Decisione del  07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1454  1455  1456  1457  1458  1459  1460  1462


Titolo
SENT. 14/62 H. REGIONE SICILIA - MATERIA TRIBUTARIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI - NORME DI ATTUAZIONE - NECESSITA'.

Testo
Anche la creazione di uffici e organici destinati alle funzioni finanziarie e tributarie, del cui esercizio la Regione e' gia' attualmente investita, e' subordinata all'emanazione delle norme di attuazione perche', data la fondamentale unita' del sistema tributario, nonche' l'insopprimibile connessione tra le funzioni trasferite alla Regione, quelle destinate a essere trasferite e quelle destinate a rimanere allo Stato, non puo' pregiudicarsi, con la creazione attuale di uffici e di quadri organici, quel passaggio di uffici e di personale che e' stato affidato dall'art. 43 Statuto siciliano alle norme di attuazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 43

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte