Sentenza 14/1962 (ECLI:IT:COST:1962:14)
Massima numero 1462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  07/03/1962;  Decisione del  07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1454  1455  1456  1457  1458  1459  1460  1461


Titolo
SENT. 14/62 I. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - UFFICI PUBBLICI - COST., ART. 97 - INTERPRETAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI UFFICI.

Testo
Nel primo comma dell'art. 97 Cost. non si puo' ravvisare una semplice direttiva, rivolta prevalentemente agli organi dell'Amministrazione, ne' il suo contenuto puo' considerarsi limitato alla riserva della legge da esso disposta. Il primo comma va collegato con il successivo, il quale prescrive che nell'ordinamento degli uffici siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Tali determinazioni sono state considerate dal Costituente come condizioni per assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'Amministrazione, ravvisandosi in esse i mezzi per raggiungere una razionale, predeterminata e stabile distribuzione di compiti, nell'interesse del servizio, e per far si' che il cittadino, nel rivolgersi alla pubblica Amministrazione, conosca con esattezza qual'e' l'ufficio competente per il suo caso, quali ne sono le attribuzioni, quali le responsabilita' di colui che vi e' preposto e che rappresenta, nei suoi confronti il pubblico potere. Pertanto, il contenuto precettivo dell'art. 97 Cost. esclude che possano istituirsi uffici a cui si assegni un proprio personale, senza determinarne, ad un tempo, l'ordinamento e specificarne le attribuzioni. Costituisce, quindi, elusione del precetto costituzionale dare vita a nuovi uffici creare e coprire un ruolo organico di funzionari ed impiegati ad essi destinati e rimandare a una legge futura il loro ordinamento e le loro attribuzioni. (Nella specie, venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale siciliana 11 luglio 1961, la quale aveva istituito gli uffici periferici per l'espletamento dei servizi di competenza dell'amministrazione regionale delle finanze e del demanio ed aveva stabilito dei ruoli organici per la prima organizzazione di essi, determinando la consistenza numerica del personale da assegnare a ciascuna sede, disponendo che "con successiva legge saranno specificate le attribuzioni dei singoli uffici e ne sara' stabilito l'ordinamento". Tale rinvio ad una legge futura non corrisponde - a giudizio della Corte - al precetto di cui all'art. 97 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte