Sentenza 15/1962 (ECLI:IT:COST:1962:15)
Massima numero 1463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
07/03/1962; Decisione del
07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 15/62 A. REATO IN GENERE - PENA - COST., ART.25 - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - LEGALITA' DELLE PENE.
SENT. 15/62 A. REATO IN GENERE - PENA - COST., ART.25 - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - LEGALITA' DELLE PENE.
Testo
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte