Sentenza 15/1962 (ECLI:IT:COST:1962:15)
Massima numero 1463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/03/1962;  Decisione del  07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1464  1465  1466


Titolo
SENT. 15/62 A. REATO IN GENERE - PENA - COST., ART.25 - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE - LEGALITA' DELLE PENE.

Testo
L'art. 25, secondo comma, della Costituzione affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non soltanto proclama il principio della irretroattivita' della norma penale, ma da' fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte