Sentenza 15/1962 (ECLI:IT:COST:1962:15)
Massima numero 1464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/03/1962;  Decisione del  07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1463  1465  1466


Titolo
SENT. 15/62 B. REATO IN GENERE - PENA - INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - CRITERI - LEGITTIMITA'. CACCIA - PESCA - D.L.C.P.S. 5 AGOSTO 1947, N. 871, ART. 14, PRIMO COMMA - PENA PECUNIARIA PROPORZIONALE AL VALORE DEL BENE PENALMENTE TUTELATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'individualizzazione della pena da parte del giudice non puo' prescindere dalla considerazione della gravita' del reato e della personalita' del reo; donde e' nel carattere della sanzione penale che essa sia prefissata dalla legge in maniera da consentire l'adeguazione alle circostanze concrete. In applicazione di questi principi non puo' ritenersi illegittimo l'art. 14, primo comma, del D.L.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, perche' la pena pecuniaria da esso comminata si e' voluta rapportare alla gravita' del reato di cui e' serio indice il valore del bene che e' oggetto della tutela penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte