Sentenza 15/1962 (ECLI:IT:COST:1962:15)
Massima numero 1466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  07/03/1962;  Decisione del  07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1463  1464  1465


Titolo
SENT. 15/62 D. REATO IN GENERE - PENA - PENE PECUNIARIE PROPORZIONALI - INDICI DEL VALORE DEL BENE PROTETTO - VALUTAZIONE CON L'AUSILIO DI ESPERTI - NON PRECLUDE AL GIUDICE LA LIBERA VALUTAZIONE DEL RISULTATO DELLE OPERAZIONI PERITALI.

Testo
La pena pecuniaria, quando sia commisurata al valore del bene che e' oggetto della tutela penale, non contrasta con i principi affermati dalla Costituzione. Il fatto che il giudice si serva di elementi e soggetti estranei per determinare il valore suddetto non e' in contrasto con le norme costituzionali poiche' la sua libera valutazione non resta in alcun modo preclusa dal risultato delle operazioni disposte. D'altro canto il valore e' un elemento certo se la lesione ha per oggetto una cosa avente un prezzo di mercato, ma non e' un estremo meno obiettivo quando la sua precisazione richiede accertamenti e valutazioni, poiche' queste risultano da richiami a fonti di cui il giudice e' tenuto a controllare la verita' e la fondatezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte