Sentenza 16/1962 (ECLI:IT:COST:1962:16)
Massima numero 1467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
07/03/1962; Decisione del
07/03/1962
Deposito del 12/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 16/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PROPRIETA' ASSUNTA A BASE DELL'ESPROPRIO - CONSISTENZA - REQUISITI. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - INTESTAZIONI CATASTALI . VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO - EVENTI O ATTI GIURIDICI SUCCESSIVI AL 15 NOVEMBRE 1949 - EFFICACIA RETROATTIVA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - NON COSTITUISCE OSTACOLO - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - APERTURA ANTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO E ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' POSTERIORI A TALE DATA - OPPONIBILITA' ALL'ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4379 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PROPRIETA' ASSUNTA A BASE DELL'ESPROPRIO - CONSISTENZA - REQUISITI. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - INTESTAZIONI CATASTALI . VALORE INDICATIVO, NON PROBATORIO - EVENTI O ATTI GIURIDICI SUCCESSIVI AL 15 NOVEMBRE 1949 - EFFICACIA RETROATTIVA - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, ART. 4 - NON COSTITUISCE OSTACOLO - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - APERTURA ANTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO E ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' POSTERIORI A TALE DATA - OPPONIBILITA' ALL'ENTE DI RIFORMA - D.P.R. 28 DICEMBRE 1952, N. 4379 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A base del procedimento di espropriazione per riforma fondiaria deve prendersi la consistenza della proprieta' terriera alla data del 15 novembre 1949. Tale consistenza deve essere reale ed effettiva. Nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere come decisiva. L'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge comune ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Sono, pertanto, opponibili all'Ente di riforma la pubblicazione di un testamento e la accettazione di una eredita', anche se successivi al 15 novembre 1949, quando il momento dell'apertura della successione sia anteriore a tale data. (Il decreto del Pres. della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4379 e' illegittimo in quanto con esso sono stati espropriati nei confronti della erede apparente Maria Carolina Misciatelli beni che, in base al testamento della di lei madre Margherita Misciatelli, non le spettavano).
A base del procedimento di espropriazione per riforma fondiaria deve prendersi la consistenza della proprieta' terriera alla data del 15 novembre 1949. Tale consistenza deve essere reale ed effettiva. Nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere come decisiva. L'efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge comune ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949, collegati a situazioni in via di formazione anteriormente a tale data, non trova ostacolo nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Sono, pertanto, opponibili all'Ente di riforma la pubblicazione di un testamento e la accettazione di una eredita', anche se successivi al 15 novembre 1949, quando il momento dell'apertura della successione sia anteriore a tale data. (Il decreto del Pres. della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4379 e' illegittimo in quanto con esso sono stati espropriati nei confronti della erede apparente Maria Carolina Misciatelli beni che, in base al testamento della di lei madre Margherita Misciatelli, non le spettavano).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 4