Sentenza 18/1962 (ECLI:IT:COST:1962:18)
Massima numero 1471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
08/03/1962; Decisione del
08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - D.P.R. 6 SETTEMBRE 1952 N. 1397 - INCLUSIONE NELL'ESPROPRIAZIONE DI TERRENI NON APPARTENENTI AL SOGGETTO ESPROPRIATO PERCHE' VENDUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 18/62. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - D.P.R. 6 SETTEMBRE 1952 N. 1397 - INCLUSIONE NELL'ESPROPRIAZIONE DI TERRENI NON APPARTENENTI AL SOGGETTO ESPROPRIATO PERCHE' VENDUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel sistema delle leggi di riforma fondiaria, ai fini della determinazione della consistenza della proprieta' e dell'accertamento della persona del proprietario, deve farsi riferimento alla data del 15 novembre 1949. Il D.P.R. 6 settembre 1952 n. 1397, in quanto nell'esproprio ha compreso terreni non piu' appartenenti al soggetto passivo dello scorporo perche' venduti in epoca anteriore al 15 novembre 1949, ha ecceduto dai limiti della delega e, pertanto, relativamente ai terreni in parola, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Nel sistema delle leggi di riforma fondiaria, ai fini della determinazione della consistenza della proprieta' e dell'accertamento della persona del proprietario, deve farsi riferimento alla data del 15 novembre 1949. Il D.P.R. 6 settembre 1952 n. 1397, in quanto nell'esproprio ha compreso terreni non piu' appartenenti al soggetto passivo dello scorporo perche' venduti in epoca anteriore al 15 novembre 1949, ha ecceduto dai limiti della delega e, pertanto, relativamente ai terreni in parola, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 4