Sentenza 19/1962 (ECLI:IT:COST:1962:19)
Massima numero 1473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
08/03/1962; Decisione del
08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/62 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA.
SENT. 19/62 B. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO - SUSSISTENZA.
Testo
Poiche' anche la liberta' di manifestazione del pensiero - come altri diritti costituzionalmente garantiti - incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico, il cui mantenimento e' finalita' immanente nel sistema costituzionale, e' da escludere che il precetto dell'art. 656 Codice penale, in alcuna delle sue parti, contrasti con l'art. 21 della Costituzione.
Poiche' anche la liberta' di manifestazione del pensiero - come altri diritti costituzionalmente garantiti - incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico, il cui mantenimento e' finalita' immanente nel sistema costituzionale, e' da escludere che il precetto dell'art. 656 Codice penale, in alcuna delle sue parti, contrasti con l'art. 21 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte