Sentenza 19/1962 (ECLI:IT:COST:1962:19)
Massima numero 1475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
08/03/1962; Decisione del
08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/62 D. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE TENDENZIOSE - PRETESO CONTRASTO CON LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE IN GENERALE E CON QUELLA DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE.
SENT. 19/62 D. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE TENDENZIOSE - PRETESO CONTRASTO CON LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE IN GENERALE E CON QUELLA DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE.
Testo
Ne' la liberta' di associazione in generale, ne' quella di associazione in partiti politici in particolare, valgono a far considerare coperta dalla garanzia costituzionale quella possibilita' di divulgazione di notizie alterate, atte a turbare l'ordine pubblico, che l'art. 656 Codice penale punisce e che l'art. 21 della Costituzione non protegge.
Ne' la liberta' di associazione in generale, ne' quella di associazione in partiti politici in particolare, valgono a far considerare coperta dalla garanzia costituzionale quella possibilita' di divulgazione di notizie alterate, atte a turbare l'ordine pubblico, che l'art. 656 Codice penale punisce e che l'art. 21 della Costituzione non protegge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte