Sentenza 19/1962 (ECLI:IT:COST:1962:19)
Massima numero 1475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  08/03/1962;  Decisione del  08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1472  1473  1474


Titolo
SENT. 19/62 D. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE TENDENZIOSE - PRETESO CONTRASTO CON LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE IN GENERALE E CON QUELLA DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI POLITICI - ESCLUSIONE.

Testo
Ne' la liberta' di associazione in generale, ne' quella di associazione in partiti politici in particolare, valgono a far considerare coperta dalla garanzia costituzionale quella possibilita' di divulgazione di notizie alterate, atte a turbare l'ordine pubblico, che l'art. 656 Codice penale punisce e che l'art. 21 della Costituzione non protegge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte