Sentenza 20/1962 (ECLI:IT:COST:1962:20)
Massima numero 1476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
08/03/1962; Decisione del
08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA INDICAZIONE DEL COMMA DELL'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA.
SENT. 20/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA INDICAZIONE DEL COMMA DELL'ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA.
Testo
Nessun principio impone al giudice, nel proporre la questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge, di specificare quale comma dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione ritenga violato dalla norma denunziata. E', pertanto, infondata la relativa eccezione di inammissibilita' della questione, sollevata nel giudizio costituzionale. (Nella specie, il giudice aveva espresso il dubbio sulla compatibilita' dell'art. 49 della legge fallimentare -R.D. 16 marzo 1942, n. 267-, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, senza specificare, per nessuno di essi, il comma contenente la norma costituzionale che riteneva violata). Cfr.: 49/1957 A.
Nessun principio impone al giudice, nel proporre la questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge, di specificare quale comma dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione ritenga violato dalla norma denunziata. E', pertanto, infondata la relativa eccezione di inammissibilita' della questione, sollevata nel giudizio costituzionale. (Nella specie, il giudice aveva espresso il dubbio sulla compatibilita' dell'art. 49 della legge fallimentare -R.D. 16 marzo 1942, n. 267-, con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, senza specificare, per nessuno di essi, il comma contenente la norma costituzionale che riteneva violata). Cfr.: 49/1957 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23