Sentenza 20/1962 (ECLI:IT:COST:1962:20)
Massima numero 1477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  08/03/1962;  Decisione del  08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1476  1478


Titolo
SENT. 20/62 B. CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 (LEGGE FALLIMENTARE), ART. 49 - OBBLIGO PER IL FALLITO DI NON ALLONTANARSI DALLA SUA RESIDENZA - NON CONTRASTA CON L'ART. 16 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il potere di provvedere in merito all'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla propria residenza, per quanto tale obbligo formalmente derivi come conseguenza necessaria ex lege, dalla dichiarazione di fallimento, rientra nel potere di disporre in tema di liberta' circolazione attribuito al magistrato, in quanto questi interviene sia nell'accertare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento, sia in qualunque fase della procedura fallimentare per concedere o rifiutare al fallito il permesso di allontanarsi. D'altro canto la presenza del fallito, o quanto meno la sua disponibilita' immediata ad ogni invito del giudice delegato o del curatore, e' condizione indispensabile per il migliore espletamento della procedura concorsuale, oltre che l'effetto della modificazione allo status dell'imprenditore fallito, la cui ridotta capacita' negoziale costituisce la piu' efficace garanzia di attuazione e conservazione della par condicio creditorum.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte