Sentenza 20/1962 (ECLI:IT:COST:1962:20)
Massima numero 1478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
08/03/1962; Decisione del
08/03/1962
Deposito del 16/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/62 C. CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE - ART. 16 - INTERPRETAZIONE - LEGITTIMITA' DI LIMITAZIONI POSTE PER MOTIVI DIVERSI DALLA SANITA' E DALLA SICUREZZA SE RICORRANO SPECIALI SITUAZIONI O RAPPORTI.
SENT. 20/62 C. CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE - ART. 16 - INTERPRETAZIONE - LEGITTIMITA' DI LIMITAZIONI POSTE PER MOTIVI DIVERSI DALLA SANITA' E DALLA SICUREZZA SE RICORRANO SPECIALI SITUAZIONI O RAPPORTI.
Testo
La norma contenuta nell'art. 16 della Costituzione non va interpretata nel senso che, al di fuori dei motivi di sanita' e di sicurezza la legge ordinaria non possa porre alcuna limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno dei cittadini. Se cosi' fosse, dovrebbero considerarsi illegittime costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano la liberta' di circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o rapporti in cui essi si trovano; ad esempio, perche' tenuti ad una prestazione di collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali situazioni o dai quali rapporti derivi anche un obbligo per essi di rimanere, per un tempo piu' o meno lungo, a disposizione dell'organo stesso. (Nella specie, l'ordinanza del giudice a quo prospettava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - che stabilisce l'obbligo per il fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, nel senso che tale disposizione costituisse una limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 16 Cost.).
La norma contenuta nell'art. 16 della Costituzione non va interpretata nel senso che, al di fuori dei motivi di sanita' e di sicurezza la legge ordinaria non possa porre alcuna limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno dei cittadini. Se cosi' fosse, dovrebbero considerarsi illegittime costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano la liberta' di circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o rapporti in cui essi si trovano; ad esempio, perche' tenuti ad una prestazione di collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali situazioni o dai quali rapporti derivi anche un obbligo per essi di rimanere, per un tempo piu' o meno lungo, a disposizione dell'organo stesso. (Nella specie, l'ordinanza del giudice a quo prospettava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - che stabilisce l'obbligo per il fallito di non allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, nel senso che tale disposizione costituisse una limitazione alla liberta' di circolazione e di soggiorno per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 16 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte