Ordinanza 25/1962 (ECLI:IT:COST:1962:25)
Massima numero 1483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
20/03/1962; Decisione del
20/03/1962
Deposito del 27/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 25/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MOTIVI NUOVI SOSTANZIALMENTE ASSORBITI DALLA MOTIVAZIONE DELLA PRECEDENTE DECISIONE - IRRILEVANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 25/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MOTIVI NUOVI SOSTANZIALMENTE ASSORBITI DALLA MOTIVAZIONE DELLA PRECEDENTE DECISIONE - IRRILEVANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La Corte costituzionale nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimita' costituzionale gia' decisa con sentenza, puo' ritenere sostanzialmente assorbiti dalla motivazione della precedente decisione, motivi che non sono stati anteriormente addotti. (Nella specie, si afferma nelle ordinanze che hanno promosso il giudizio che la legge, nei casi contemplati dallo art. 15, n. 3, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - riguardante la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali - non potrebbe fissare cause di ineleggibilita' al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilita' al momento dell'assunzione della carica; la Corte riconosce che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dell'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni).
La Corte costituzionale nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimita' costituzionale gia' decisa con sentenza, puo' ritenere sostanzialmente assorbiti dalla motivazione della precedente decisione, motivi che non sono stati anteriormente addotti. (Nella specie, si afferma nelle ordinanze che hanno promosso il giudizio che la legge, nei casi contemplati dallo art. 15, n. 3, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - riguardante la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali - non potrebbe fissare cause di ineleggibilita' al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilita' al momento dell'assunzione della carica; la Corte riconosce che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dell'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 29