Sentenza 29/1962 (ECLI:IT:COST:1962:29)
Massima numero 1487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
22/03/1962; Decisione del
22/03/1962
Deposito del 27/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1488
Titolo
SENT. 29/62 A. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE PENE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630: OBBLIGO DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO ALL'INTERESSATO AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO - ASSISTENZA FACOLTATIVA PER GLI ALTRI SOGGETTI - NON COMPORTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/62 A. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE DELLE PENE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630: OBBLIGO DELLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO ALL'INTERESSATO AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO - ASSISTENZA FACOLTATIVA PER GLI ALTRI SOGGETTI - NON COMPORTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma dell'art. 630, primo comma, prima parte, del codice di procedura penale che, nella materia degli incidenti di esecuzione, prevede la nomina del difensore di ufficio per i soli interessati ammessi al gratuito patrocinio, e non anche per gli altri soggetti quando questi non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, non viola il principio, sancito dall'art. 24 della Costituzione, del diritto alla difesa, il quale non si risolve nella necessita' dell'assistenza del difensore.
La norma dell'art. 630, primo comma, prima parte, del codice di procedura penale che, nella materia degli incidenti di esecuzione, prevede la nomina del difensore di ufficio per i soli interessati ammessi al gratuito patrocinio, e non anche per gli altri soggetti quando questi non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, non viola il principio, sancito dall'art. 24 della Costituzione, del diritto alla difesa, il quale non si risolve nella necessita' dell'assistenza del difensore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte