Sentenza 29/1962 (ECLI:IT:COST:1962:29)
Massima numero 1488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
22/03/1962; Decisione del
22/03/1962
Deposito del 27/03/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1487
Titolo
SENT. 29/62 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. ART. 586, ULTIMO COMMA - COD. PEN., ARTT. 135 E 136: CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ATTUA, IN RELAZIONE ALLE PENE PECUNIARIE, IL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' DELLA PENA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 13, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/62 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN. ART. 586, ULTIMO COMMA - COD. PEN., ARTT. 135 E 136: CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE IN PENE DETENTIVE PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - ATTUA, IN RELAZIONE ALLE PENE PECUNIARIE, IL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' DELLA PENA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 13, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per insolvibilita' del condannato risponde all'esigenza di assicurare la inderogabilita' della pena e non lede il principio della uguaglianza dei cittadini. Pertanto, gli artt. 135 e 136 del codice penale e 586, ultimo comma, del codice di procedura penale non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tali norme non sono in contrasto neanche con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, in quanto l'art. 2, nel riconoscere e garantire il genere, i diritti inviolabili dell'uomo, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente previsti, e l'art. 13 riguarda la tutela contro le restrizioni arbitrarie della liberta' personale, tra le quali non puo' annoverarsi la carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.
L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per insolvibilita' del condannato risponde all'esigenza di assicurare la inderogabilita' della pena e non lede il principio della uguaglianza dei cittadini. Pertanto, gli artt. 135 e 136 del codice penale e 586, ultimo comma, del codice di procedura penale non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tali norme non sono in contrasto neanche con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, in quanto l'art. 2, nel riconoscere e garantire il genere, i diritti inviolabili dell'uomo, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente previsti, e l'art. 13 riguarda la tutela contro le restrizioni arbitrarie della liberta' personale, tra le quali non puo' annoverarsi la carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 13
co. 1
Altri parametri e norme interposte