Sentenza 30/1962 (ECLI:IT:COST:1962:30)
Massima numero 1490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/03/1962;  Decisione del  22/03/1962
Deposito del 27/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1489


Titolo
SENT. 30/68 B. LIBERTA' PERSONALE - RILIEVI SEGNALETICI IN GENERE - RILIEVI DATTILOSCOPICI IN ISPECIE - QUANDO IMPORTANO MENOMAZIONE DELLE LIBERTA' PERSONALE - DISTINZIONE.

Testo
Normalmente i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici e quelli dattiloscopici non importano menomazione della liberta' personale, anche se talvolta essi richiedono una momentanea immobilizzazione delle persone per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti esposte all'altrui vista, ovvero una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. Quando, invece, tali rilievi assoggettano la persona a sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di liberta', equiparabili all'arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali e, come tali, non sono ammessi se non nei limiti e nei modi stabiliti dall'art. 13 della Costituzione. (Nella specie, la Corte ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte