Sentenza 31/1962 (ECLI:IT:COST:1962:31)
Massima numero 1491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  22/03/1962;  Decisione del  22/03/1962
Deposito del 27/03/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 31/62. CIRCOLAZIONE STRADALE - TRATTRICI AGRICOLE TRAINANTI PIU' MACCHINE OPERATRICI - LIMITI DI LUNGHEZZA E DISPOSITIVI DI FRENATURA - T.U. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 70: CONFERIMENTO ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DELLA FACOLTA' DI DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI IN ESSO CONTENUTE - FINALITA' - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA E NON DI FUNZIONE LEGISLATIVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 70 E 76 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 70 del T.U. del 15 giugno 959, n. 393 (codice della strada), che, nel dettare disposizioni in materia di traino di macchine agricole, da' facolta' all'Autorita' amministrativa di approvare, ove sia necessario, deroghe a tali disposizioni, non e' in contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione, essendo la potesta' di deroga esercizio di attivita' amministrativa e non legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte