Sentenza 32/1962 (ECLI:IT:COST:1962:32)
Massima numero 1492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
04/04/1962; Decisione del
04/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 32/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione del processo principale, spetta esclusivamente al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. Cfr.: 78/61
Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione del processo principale, spetta esclusivamente al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. Cfr.: 78/61
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23