Sentenza 32/1962 (ECLI:IT:COST:1962:32)
Massima numero 1492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  04/04/1962;  Decisione del  04/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1493  1494


Titolo
SENT. 32/62 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
Il giudizio sulla rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale, ai fini della decisione del processo principale, spetta esclusivamente al giudice a quo. Alla Corte costituzionale non compete se non controllare che il giudizio sia stato formulato e motivato. Cfr.: 78/61

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23