Sentenza 33/1962 (ECLI:IT:COST:1962:33)
Massima numero 1495
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
04/04/1962; Decisione del
04/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 33/62 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SENZA LA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 33/62 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - RICORSO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SENZA LA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento e in attuazione del disposto dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione e' proposto "per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa". Attesa l'importanza dell'atto e gli effetti costituzionali e amministrativi che questo puo' produrre, la deliberazione della Giunta si pone come esigenza non soltanto formale, ma sostanziale ed inderogabile (correlativamente a quanto prescritto per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale da parte dello Stato, subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri). Pertanto e' inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione in difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale, salvo che particolari disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto della Regione consentano in casi di urgenza al Presidente della Regione di sostituirsi alla Giunta (art. 48 n. 7 St. spec. T.A.A.). Cfr.: Sent. n. 57/1957.
L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento e in attuazione del disposto dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione e' proposto "per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa". Attesa l'importanza dell'atto e gli effetti costituzionali e amministrativi che questo puo' produrre, la deliberazione della Giunta si pone come esigenza non soltanto formale, ma sostanziale ed inderogabile (correlativamente a quanto prescritto per la proposizione del giudizio di legittimita' costituzionale in via principale da parte dello Stato, subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri). Pertanto e' inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione in difetto della preventiva deliberazione della Giunta regionale, salvo che particolari disposizioni dettate al riguardo dallo Statuto della Regione consentano in casi di urgenza al Presidente della Regione di sostituirsi alla Giunta (art. 48 n. 7 St. spec. T.A.A.). Cfr.: Sent. n. 57/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 3
legge 09/02/1948
n. 1
art. 2