Sentenza 33/1962 (ECLI:IT:COST:1962:33)
Massima numero 1497
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  04/04/1962;  Decisione del  04/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1495  1496


Titolo
SENT. 33/62 C. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL PRESIDENTE REGIONALE IN DIFETTO DI PREVENTIVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - GIUNTA DIMISSIONARIA - OMESSA DELIBERAZIONE PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE - RATIFICA DEL RICORSO IRRITUALMENTE PROPOSTO DA PARTE DELLA NUOVA GIUNTA - IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Ai fini della proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte del Presidente regionale la norma dell'art. 39 comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, impone in via preventiva ed in modo inderogabile la deliberazione della Giunta regionale. Non vale invocare l'impossibilita' di deliberazione della Giunta (nella specie, della Giunta regionale siciliana) per mancanza del numero legale e la ratifica dell'operato del Presidente ad opera della nuova Giunta, eletta in luogo di quella dimissionaria. Anzi, l'aver convocato la Giunta, per quanto dimissionaria, per deliberare, fra l'altro, la proposizione di ricorsi per conflitto di attribuzione, implica il riconoscimento, anche in tale situazione, della necessita' della delibera, mentre dalla mancanza del numero legale potrebbe anche dedursi una volonta' contraria a produrre i ricorsi. Pertanto, la successiva ratifica della nuova Giunta non fa venir meno la violazione della predetta norma, e la conseguente inammissibilita' del ricorso irritualmente proposto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 3