Sentenza 34/1962 (ECLI:IT:COST:1962:34)
Massima numero 1498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/04/1962;  Decisione del  04/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 34/62. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - RAPPORTI CONTRATTUALI PRIVATI - AUTONOMIA CONTRATTUALE E LIBERTA' NEGOZIALE - DEROGABILITA' - COMPETENZA DELLO STATO - COMPETENZA ECCEZIONALE DELLA REGIONE.

Testo
Alla legislazione statale, non a quella regionale, spetta la disciplina dei rapporti contrattuali ed in generale, delle materie di diritto privato e soltanto lo Stato puo', con sue leggi, derogare all'autonomia contrattuale a alla liberta' negoziale. A tale principio sono ammissibili eccezioni alle condizioni e limiti seguenti: temporaneita' della legge regionale, eccezionalita' di situazioni locali, esigenza di soddisfare interessi pubblici e sempre che la legge regionale non sia in contrasto con i criteri informatori della legislazione statale, di cui deve rappresentare un adattamento alle particolari situazioni ambientali (Sent. n. 6 del 1958). Cfr.: 7/56 B, 35/57 A, 109/57 A, 6/58 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte