Sentenza 35/1962 (ECLI:IT:COST:1962:35)
Massima numero 1500
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  10/04/1962;  Decisione del  10/04/1962
Deposito del 19/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1499  1501


Titolo
SENT. 35/62 B. REGIONE SICILIA - AGRICOLTURA - E.R.A.S. - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO ALLA DOTAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE - COSTITUZIONE, ART. 100 - SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.

Testo
La disposizione del secondo comma dell'art. 100 della Costituzione, secondo la quale il controllo sulla gestione finanziaria e' esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, deve intendersi riferita altresi' agli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale, in considerazione degli interessi costituzionalmente rilevanti che la disposizione stessa ha inteso tutelare. Tali apporti di capitale, infatti, importano la partecipazione totale o parziale dello Stato alla formazione del fondo di dotazione, cui e' inscindibilmente subordinato lo svolgimento dell'attivita' dell'ente sovvenzionato, per il conseguimento dei fini istituzionali nell'interesse pubblico generale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

Altri parametri e norme interposte