Sentenza 35/1962 (ECLI:IT:COST:1962:35)
Massima numero 1501
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  10/04/1962;  Decisione del  10/04/1962
Deposito del 19/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1499  1500


Titolo
SENT. 35/62 C. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ATTRIBUZIONE AMMINISTRATIVE - SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI A MEZZO DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ART. 3 LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ancorche' ai sensi degli artt. 92 e 95 Cost., concernenti rispettivamente la composizione del Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica non sia da considerare come organo del Governo, ne' come organo della Pubblica Amministrazione, tuttavia l'attuale sistema costituzionale non esclude che al Capo dello Stato, conformemente alla prassi seguita fin dalla entrata in vigore della Corte costituzionale, oltre che degli atti in normazione generale da questa espressamente indicati (art. 87, quinto comma, Cost.), sia demanata da particolari disposizioni di legge ordinaria la forma di provvedimenti attinenti all'esercizio di potesta' amministrativa in casi di speciale rilievo. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli predetti della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 259, il quale deferisce al Capo dello Stato la firma dei provvedimenti, aventi riflessi di carattere politico in relazione al potere di controllo del Parlamento, mediante i quali sono determinati gli enti pubblici sottoposti al sindacato finanziario della Corte dei conti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 92

Altri parametri e norme interposte