Sentenza 35/1962 (ECLI:IT:COST:1962:35)
Massima numero 1501
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
10/04/1962; Decisione del
10/04/1962
Deposito del 19/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 35/62 C. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ATTRIBUZIONE AMMINISTRATIVE - SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI A MEZZO DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ART. 3 LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 35/62 C. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ATTRIBUZIONE AMMINISTRATIVE - SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI A MEZZO DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - ART. 3 LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ancorche' ai sensi degli artt. 92 e 95 Cost., concernenti rispettivamente la composizione del Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica non sia da considerare come organo del Governo, ne' come organo della Pubblica Amministrazione, tuttavia l'attuale sistema costituzionale non esclude che al Capo dello Stato, conformemente alla prassi seguita fin dalla entrata in vigore della Corte costituzionale, oltre che degli atti in normazione generale da questa espressamente indicati (art. 87, quinto comma, Cost.), sia demanata da particolari disposizioni di legge ordinaria la forma di provvedimenti attinenti all'esercizio di potesta' amministrativa in casi di speciale rilievo. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli predetti della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 259, il quale deferisce al Capo dello Stato la firma dei provvedimenti, aventi riflessi di carattere politico in relazione al potere di controllo del Parlamento, mediante i quali sono determinati gli enti pubblici sottoposti al sindacato finanziario della Corte dei conti.
Ancorche' ai sensi degli artt. 92 e 95 Cost., concernenti rispettivamente la composizione del Governo e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica non sia da considerare come organo del Governo, ne' come organo della Pubblica Amministrazione, tuttavia l'attuale sistema costituzionale non esclude che al Capo dello Stato, conformemente alla prassi seguita fin dalla entrata in vigore della Corte costituzionale, oltre che degli atti in normazione generale da questa espressamente indicati (art. 87, quinto comma, Cost.), sia demanata da particolari disposizioni di legge ordinaria la forma di provvedimenti attinenti all'esercizio di potesta' amministrativa in casi di speciale rilievo. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli predetti della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 259, il quale deferisce al Capo dello Stato la firma dei provvedimenti, aventi riflessi di carattere politico in relazione al potere di controllo del Parlamento, mediante i quali sono determinati gli enti pubblici sottoposti al sindacato finanziario della Corte dei conti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 87
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 92
Altri parametri e norme interposte