Sentenza 36/1962 (ECLI:IT:COST:1962:36)
Massima numero 1503
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  10/04/1962;  Decisione del  10/04/1962
Deposito del 19/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1502


Titolo
SENT. 36/62 B. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN DIFETTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PER MOTIVI DI URGENZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La posizione che la Giunta del Governo regionale ha rispetto al Presidente, l'importanza dei ricorsi avanzati presso la Corte costituzionale, la delicatezza del giudizio che con essi si promuove, l'affermazione perentoria e precisa dello stesso art. 39, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, fanno ritenere che la preventiva deliberazione della Giunta sia un atto la cui assenza produce un vuoto che non puo' essere colmato con una successiva ratifica della stessa Giunta regionale. Cfr.: 33/1962 B e C, 9/1957 A.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 3