Sentenza 37/1962 (ECLI:IT:COST:1962:37)
Massima numero 1504
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  10/04/1962;  Decisione del  10/04/1962
Deposito del 19/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1505


Titolo
SENT. 37/62 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIE AUTONOME IN GENERE - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - POTESTA' LEGISLATIVA DELLE PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - LIMITI.

Testo
La potesta' di emanare norme legislative in materia di tutela del paesaggio, attribuita alle Provincie di Trento e Bolzano dall'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e' sottoposta ai limiti prescritti in generale dall'art. 4 dello stesso Statuto, e deve, quindi, esercitarsi in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Tra tali limiti e' quello discendente dal principio della unita' e indivisibilita' della Repubblica, affermato dall'art. 5 della Costituzione, e dalla necessita' fondamentale attinente alla esistenza e difesa dello Stato che sta a base della solenne proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte