Sentenza 37/1962 (ECLI:IT:COST:1962:37)
Massima numero 1505
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
10/04/1962; Decisione del
10/04/1962
Deposito del 19/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1504
Titolo
SENT. 37/62 B. PROVINCIA DI BOLZANO - DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - STRADE - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - LEGGE PROVINCIALE 24 LUGLIO 1957, N. 8, ART. 17 - COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI - COMPETENZA DELLO STATO.
SENT. 37/62 B. PROVINCIA DI BOLZANO - DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - STRADE - PAESAGGIO (TUTELA DEL) - LEGGE PROVINCIALE 24 LUGLIO 1957, N. 8, ART. 17 - COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI - COMPETENZA DELLO STATO.
Testo
Le strade che l'autorita' militare costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare, rientrano nella categoria delle "opere destinate alla difesa nazionale". Pertanto, le disposizioni dell'art. 11 della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (per le quali nel caso di apertura di strade, il Presidente della Giunta provinciale, allo scopo di evitare pregiudizi all'armonia naturale del paesaggio, ha facolta' di prescrivere distanze, misure e varianti), data la eccezione stabilita nell'ultimo comma dello stesso articolo per le opere destinate alla difesa nazionale, non si applicano alle strade militari. Altrettanto dicasi per le disposizioni dell'art. 17 della stessa legge, per cui i provvedimenti relativi ad opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilita', dello Stato e della Regione, sono adottati di concerto con le amministrazioni interessate. Non costituiscono, quindi, invasione della sfera di competenza della Provincia di Bolzano i provvedimenti con i quali si e' disposta, nell'agosto del 1961, la costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi.
Le strade che l'autorita' militare costruisce, con potere di sua natura discrezionale, a scopo militare, rientrano nella categoria delle "opere destinate alla difesa nazionale". Pertanto, le disposizioni dell'art. 11 della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (per le quali nel caso di apertura di strade, il Presidente della Giunta provinciale, allo scopo di evitare pregiudizi all'armonia naturale del paesaggio, ha facolta' di prescrivere distanze, misure e varianti), data la eccezione stabilita nell'ultimo comma dello stesso articolo per le opere destinate alla difesa nazionale, non si applicano alle strade militari. Altrettanto dicasi per le disposizioni dell'art. 17 della stessa legge, per cui i provvedimenti relativi ad opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilita', dello Stato e della Regione, sono adottati di concerto con le amministrazioni interessate. Non costituiscono, quindi, invasione della sfera di competenza della Provincia di Bolzano i provvedimenti con i quali si e' disposta, nell'agosto del 1961, la costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte