Sentenza 38/1962 (ECLI:IT:COST:1962:38)
Massima numero 1506
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  10/04/1962;  Decisione del  10/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1507


Titolo
SENT. 38/62 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INVALIDITA' E VECCHIAIA - ORDINAMENTO ANTERIORE AL D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, - RICONSEGNA DELLA TESSERA.

Testo
Nessuna norma dell'ordinamento anteriore al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, fa arguire che la riconsegna della tessera sia l'unico mezzo di accertamento della verita' della data dei versamenti indicata sulle marche o che la sua omissione o il suo ritardo implichi la decadenza dell'interessato dal diritto di far i versamenti. (Pertanto, l'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 - dichiarando inefficaci le marche che, nella tessera di assicurazione, sono riferite a periodi di paga risalenti a piu' di cinque anni prima della sua riconsegna, - ha elevato questa formalita' a presupposto unico ed insostituibile del diritto al computo di quelle marche ed ha quindi esorbitato dall'ambito della delegazione conferita dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37