Sentenza 38/1962 (ECLI:IT:COST:1962:38)
Massima numero 1507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  10/04/1962;  Decisione del  10/04/1962
Deposito del 10/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1506


Titolo
SENT. 38/62 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 9: INEFFICACIA DELLE MARCHE ASSICURATIVE RELATIVE A PERIODI DI OLTRE CINQUE ANNI ANTERIORI ALLA DATA DI RICONSEGNA DELLE TESSERE ALL'I.N.P.S. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La prescrizione quinquennale dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. trova il suo fondamento nella omissione del pagamento dei contributi per un eguale periodo. Cio' non significa pero' che l'Istituto non debba riconoscere efficacia ai versamenti eseguiti tempestivamente e risultanti da una tessera consegnata cinque anni dopo, ove l'interessato fornisca la prova che i versamenti risalgono in realta' alle date che risultano dalle tessere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1952  n. 218  art. 37