Sentenza 17/2020 (ECLI:IT:COST:2020:17)
Massima numero 42233
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
15/01/2020; Decisione del
15/01/2020
Deposito del 13/02/2020; Pubblicazione in G. U. 19/02/2020
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione di atto né meramente esecutivo né meramente consequenziale rispetto a decreto-legge non impugnato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Impugnazione di atto né meramente esecutivo né meramente consequenziale rispetto a decreto-legge non impugnato - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per decadenza dell'esercizio dell'azione, formulata nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019. La natura dell'atto impugnato non è meramente esecutivo e meramente consequenziale rispetto al precedente d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016, e non impugnato. Le censure della ricorrente, infatti, non investono - né direttamente, né indirettamente - la disciplina introdotta dal decreto-legge, perché si appuntano sulla dedotta violazione delle prerogative statutarie e di attuazione statutaria, realizzata attraverso l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, di una competenza che si ritiene viceversa assegnata alla Regione.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per decadenza dell'esercizio dell'azione, formulata nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019. La natura dell'atto impugnato non è meramente esecutivo e meramente consequenziale rispetto al precedente d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016, e non impugnato. Le censure della ricorrente, infatti, non investono - né direttamente, né indirettamente - la disciplina introdotta dal decreto-legge, perché si appuntano sulla dedotta violazione delle prerogative statutarie e di attuazione statutaria, realizzata attraverso l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, di una competenza che si ritiene viceversa assegnata alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
26/03/2019
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte