Sentenza 39/1962 (ECLI:IT:COST:1962:39)
Massima numero 1508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
12/04/1962; Decisione del
12/04/1962
Deposito del 26/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1509
Titolo
SENT. 39/62 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO E SUCCESSIVE MODIFICHE DI ESSO - PUBBLICAZIONI - INDEROGABILITA'. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO - CONTENUTO - COLLEGAMENTO CON IL CONTENUTO DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO, DI CUI CONDIZIONA LA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 39/62 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO E SUCCESSIVE MODIFICHE DI ESSO - PUBBLICAZIONI - INDEROGABILITA'. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - PIANO PARTICOLAREGGIATO - CONTENUTO - COLLEGAMENTO CON IL CONTENUTO DELLA LEGGE-PROVVEDIMENTO, DI CUI CONDIZIONA LA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel sistema delle leggi di riforma agraria, la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione deve indicare il soggetto nei cui confronti si deve eseguire lo scorporo e l'oggetto, cioe' i terreni da scorporare. Esso, costituendo la base dell'attivita' legislativa delegata al Governo (ex artt. 3 e 4, primo comma, legge 12 maggio 1950, n. 230; 1 legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 1 legge 18 maggio 1951, n. 333), e' necessariamente collegato al contenuto della legge-provvedimento nel cui processo formativo si inserisce come elemento essenziale, condizionando la legittimita' costituzionale dell'atto delegato. La norma che impone l'osservanza della pubblicazione del piano particolareggiato nelle forme prescritte e' inderogabile, mentre la pubblicazione e' destinata a tutelare i diritti dell'espropriando e dei terzi. La mancata pubblicazione del piano particolareggiato, come la sua sostanziale modificazione non seguita dalla pubblicazione di un nuovo piano, da' luogo ad un vizio di legittimita' costituzionale del decreto di espropriazione.
Nel sistema delle leggi di riforma agraria, la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione deve indicare il soggetto nei cui confronti si deve eseguire lo scorporo e l'oggetto, cioe' i terreni da scorporare. Esso, costituendo la base dell'attivita' legislativa delegata al Governo (ex artt. 3 e 4, primo comma, legge 12 maggio 1950, n. 230; 1 legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 1 legge 18 maggio 1951, n. 333), e' necessariamente collegato al contenuto della legge-provvedimento nel cui processo formativo si inserisce come elemento essenziale, condizionando la legittimita' costituzionale dell'atto delegato. La norma che impone l'osservanza della pubblicazione del piano particolareggiato nelle forme prescritte e' inderogabile, mentre la pubblicazione e' destinata a tutelare i diritti dell'espropriando e dei terzi. La mancata pubblicazione del piano particolareggiato, come la sua sostanziale modificazione non seguita dalla pubblicazione di un nuovo piano, da' luogo ad un vizio di legittimita' costituzionale del decreto di espropriazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 3
legge 12/05/1950
n. 230
art. 4
co. 1
legge 21/10/1950
n. 841
art. 1
legge 18/05/1951
n. 333
art. 1