Sentenza 40/1962 (ECLI:IT:COST:1962:40)
Massima numero 1510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  12/04/1962;  Decisione del  12/04/1962
Deposito del 26/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1511


Titolo
SENT. 40/62 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ESECUZIONI FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ASSERITA ANALOGIA CON LA "CAUTIO PRO EXPENSIS" PREVISTA NELL'ART. 98 DEL COD. PROC. CIVILE - DIFFERENZE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ciascuna cauzione giudiziaria va esaminata, ai fini del giudizio della sua legittimita' costituzionale, nella sua individuale concretezza in rapporto alla funzione che svolge nel processo ed agli effetti che in questo produce. La cauzione prevista dal primo comma, ultima parte, dell'art. 624 c.p.c. e' una cauzione che, qualora non sia prestata dall'opponente, non produce l'estinzione del processo (differenziandosi in tal modo dalla cautio pro expensis), ma fa cessare la sospensione dell'esecuzione mediante la revoca del provvedimento cautelare della sospensione, col quale detta cauzione si pone nello strettissimo rapporto di una cautela di fronte ad un'altra cautela, o, come si dice, di controcautela. Il giudizio di opposizione, essendo un giudizio di cognizione ordinaria, autonomo formalmente rispetto alla procedura esecutiva, continua comunque il suo iter e consente al cittadino di far valere il proprio diritto. (Non e' fondata, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 624, primo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte