Sentenza 40/1962 (ECLI:IT:COST:1962:40)
Massima numero 1511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
12/04/1962; Decisione del
12/04/1962
Deposito del 26/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1510
Titolo
SENT. 40/62 B. PROCEDIMENTO CIVILE - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/62 B. PROCEDIMENTO CIVILE - EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ESECUZIONE FORZATA - COD. PROC. CIV. ART. 624, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE: VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE PER OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La cauzione di cui all'art. 624, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., puo' essere imposta non "quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", secondo la previsione dell'art. 98 stesso codice, ma solo quando sussistono i gravi motivi dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Non vengono quindi affatto in considerazione le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene imposta, e la loro incidenza in questo o in quel caso non e' riconducibile alla norma ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si applica. Pertanto e' da escludere che la cauzione regolata dall'art. 624 cod. proc. civ. violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
La cauzione di cui all'art. 624, primo comma, ultima parte cod. proc. civ., puo' essere imposta non "quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita", secondo la previsione dell'art. 98 stesso codice, ma solo quando sussistono i gravi motivi dei quali il medesimo art. 624 fa parola e che attengono alla situazione obiettiva del processo e alla valutazione delle ragioni delle parti. Non vengono quindi affatto in considerazione le condizioni personali di colui al quale la cauzione viene imposta, e la loro incidenza in questo o in quel caso non e' riconducibile alla norma ma alla particolare situazione di fatto alla quale essa si applica. Pertanto e' da escludere che la cauzione regolata dall'art. 624 cod. proc. civ. violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte