Sentenza 41/1962 (ECLI:IT:COST:1962:41)
Massima numero 1514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/04/1962; Decisione del
12/04/1962
Deposito del 26/04/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 41/62 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - INDENNITA' DI CAROPANE E MAGGIORAZIONE, IN LUOGO DI ESSA, DEI SALARI - CONTRASTO CON LO ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 41/62 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - INDENNITA' DI CAROPANE E MAGGIORAZIONE, IN LUOGO DI ESSA, DEI SALARI - CONTRASTO CON LO ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Il principio contenuto nell'art. 36 della Costituzione, pur disponendo che la retribuzione sia "proporzionata" al lavoro prestato, esige che, comunque, essa sia in grado di assicurare a ciascun lavoratore ed alla sua famiglia un minimo di condizioni che consentano una esistenza "libera e dignitosa". Non possono, pertanto, essere considerate in contrasto col precetto dell'art. 36 della Costituzione, le disposizioni legislative che, come quelle concernenti l'indennita' di caropane, nell'intento di assicurare a tutti i lavoratori un "minimo vitale", differenzino a fini perequativi, la retribuzione dei lavoratori costretti ad acquistare generi di sussistenza di prima ed elementare necessita', rispetto a quella dei lavoratori che, provvisti altrimenti di tali generi, non sono esposti alla relativa spesa.
Il principio contenuto nell'art. 36 della Costituzione, pur disponendo che la retribuzione sia "proporzionata" al lavoro prestato, esige che, comunque, essa sia in grado di assicurare a ciascun lavoratore ed alla sua famiglia un minimo di condizioni che consentano una esistenza "libera e dignitosa". Non possono, pertanto, essere considerate in contrasto col precetto dell'art. 36 della Costituzione, le disposizioni legislative che, come quelle concernenti l'indennita' di caropane, nell'intento di assicurare a tutti i lavoratori un "minimo vitale", differenzino a fini perequativi, la retribuzione dei lavoratori costretti ad acquistare generi di sussistenza di prima ed elementare necessita', rispetto a quella dei lavoratori che, provvisti altrimenti di tali generi, non sono esposti alla relativa spesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte