Ordinanza 44/1962 (ECLI:IT:COST:1962:44)
Massima numero 1517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  12/04/1962;  Decisione del  12/04/1962
Deposito del 26/04/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 44/62. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 82 E LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 43 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
(Nella specie, venivano impugnati gli artt. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - sulle elezioni amministrative - e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, - modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato col D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali, - in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione. Essendo state le questioni di legittimita' costituzionale gia' decise, sotto i vari profili proposti, con la sentenza n. 42 del 1961 e con l'ordinanza n. 11 del 1962, viene dichiarata la manifesta infondatezza della questione non essendo stati addotti nuovi motivi). Conforme: 24/56 D.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte