Sentenza 184/2025 (ECLI:IT:COST:2025:184)
Massima numero 47126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  08/10/2025;  Decisione del  08/10/2025
Deposito del 16/12/2025; Pubblicazione in G. U. 17/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47116  47118  47119  47120  47121  47122  47123  47124  47125  47127  47128


Titolo
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Prevalenza del criterio della non idoneità, in relazione ai progetti ricadenti in aree sia idonee, sia non idonee – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali, anche di derivazione eurounitaria, volti alla massima diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili – Insussistenza – Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, espresso dall’art. 16-septies della direttiva 2018/2001/UE, introdotto dall’art. 1, n. 7), della direttiva 2023/2413/UE, dell’art. 1, comma 7, legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ai sensi del quale, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneità. La disposizione regionale va interpretata nel senso che la circostanza che un impianto insista anche su un’area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata: ciò avviene in linea con quanto chiarito dalla S. 134/25, nonché con la normativa statale e, in particolare, con l’art. 1, comma 2, lett. b), del d.m. 21 giugno 2024, e le precedenti linee guida ministeriali ivi richiamate, in base a cui la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. È in quella sede, pertanto, che dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato; questo consente altresì di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti. (Precedente: S. 134/2025 - mass. 47009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  05/12/2024  n. 20  art. 1  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva UE  18/10/2023  n. 2413  art. 1  n. 7