Reati e pene - In genere - Trattamento sanzionatorio - Pena fissa - Differenza rispetto a previsioni sanzionatorie solo parzialmente rigide - Tendenziale incompatibilità con il principio di proporzionalità e di individualizzazione della pena - Assenza del vizio solo quando in concreto la sanzione appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Classif. 210001).
La pena fissa è oggetto di una presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimità costituzionale entro un sindacato di costituzionalità calibrato non più soltanto sull’art. 27, primo e terzo comma, Cost., ma anche sull’art. 3 Cost.
In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; e il dubbio di legittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/018 - mass. 40938; S. 50/1980 - mass. 9478, 9479).
La tendenziale contrarietà delle pene fisse al “volto costituzionale” dell’illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice. (Precedente: O. 91/2008 - mass. 32252).