Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Impossibilità di riconoscimento del figlio eventualmente nato - Asserita estensione in caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro - Conseguente necessità di rigettare l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, in base alla normativa codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della protezione dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità, nonché lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Erroneità del presupposto normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Como, prima sez. civile, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 cod. civ., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità. Il rimettente censura norme che hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, senza perciò confrontarsi adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia, sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento dei figli e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità. Al contrario, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Dunque, il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.