Sentenza 45/1962 (ECLI:IT:COST:1962:45)
Massima numero 1518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1519  1520


Titolo
SENT. 45/62 A. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, ART. 6 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio del "solve et repete" enunciato in via generale dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto medesimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte