Sentenza 45/1962 (ECLI:IT:COST:1962:45)
Massima numero 1518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/62 A. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, ART. 6 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/62 A. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, ART. 6 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio del "solve et repete" enunciato in via generale dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto medesimo.
Il principio del "solve et repete" enunciato in via generale dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte