Sentenza 45/1962 (ECLI:IT:COST:1962:45)
Massima numero 1519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/62 B. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - FONDAMENTO DEL PRINCIPIO NELLA MATERIA TRIBUTARIA E NELLA MATERIA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA' - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ARTT. 9 E 17 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/62 B. TRIBUTI IN GENERE - "SOLVE ET REPETE" - FONDAMENTO DEL PRINCIPIO NELLA MATERIA TRIBUTARIA E NELLA MATERIA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA' - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ARTT. 9 E 17 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il fondamento del principio del "solve et repete" sancito negli artt. 9 e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 nella materia infortuni sul lavoro non si differenzia dal fondamento del medesimo principio nella materia tributaria in quanto per entrambi la base del principio e' stata ravvisata nella previsione di stabilita' delle entrate e nella presunzione di legittimita' che accompagna gli atti amministrativi. Pertanto, se il "solve et repete" e' stato ritenuto incostituzionale nella materia tributaria, a diverso avviso non puo' la Corte pervenire per il medesimo principio nella materia infortuni posto che i compiti e i fini essenziali dello Stato non hanno carattere di minore indilazionabilita' e imprescindibilita' di quelli cui l'INAIL attende.
Il fondamento del principio del "solve et repete" sancito negli artt. 9 e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 nella materia infortuni sul lavoro non si differenzia dal fondamento del medesimo principio nella materia tributaria in quanto per entrambi la base del principio e' stata ravvisata nella previsione di stabilita' delle entrate e nella presunzione di legittimita' che accompagna gli atti amministrativi. Pertanto, se il "solve et repete" e' stato ritenuto incostituzionale nella materia tributaria, a diverso avviso non puo' la Corte pervenire per il medesimo principio nella materia infortuni posto che i compiti e i fini essenziali dello Stato non hanno carattere di minore indilazionabilita' e imprescindibilita' di quelli cui l'INAIL attende.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte