Sentenza 45/1962 (ECLI:IT:COST:1962:45)
Massima numero 1520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1518  1519


Titolo
SENT. 45/62 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - NON GIUSTIFICA LA SOPRAVVIVENZA DEL "SOLVE ET REPETE" NELLA MATERIA DEGLI INFORTUNI.

Testo
Il principio "dell'automatismo delle prestazioni" per il quale l'INAIL e' tenuto a far fronte alle richieste di indennizzo dei lavoratori infortunati anche se il datore di lavoro, pur essendovi obbligato, non abbia corrisposto i premi dovuti, non vale a giustificare la sopravvivenza della regola del "solve et repete" nella materia infortuni in quanto il principio "dell'automatismo delle prestazioni" non e' tipico ed esclusivo dell'assicurazione infortunistica ma trova applicazione anche in altre forme assicurative e di previdenza sociale i cui mezzi finanziari, egualmente costituiti da contributi, non sono assistiti dalla speciale protezione derivante dal "solve et ripete".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte