Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1521
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/62 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SPECIALE TRATTAMENTO DEL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE - CARATTERI.
SENT. 46/62 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SPECIALE TRATTAMENTO DEL REGIME DELLE ACQUE PUBBLICHE - CARATTERI.
Testo
Lo speciale trattamento del regime delle acque pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige, reso necessario dalla sua configurazione geografica, risponde all'esigenza di contemperare gli interessi della Regione con quelli sia delle altre Regioni nelle quali si riversano i corsi di acqua che in esse sorgono o scorrono, e sia dall'intera economia nazionale la quale deve potersi giovare dell'utilizzazione dell'energia elettrica ovunque essa sia prodotta. La disciplina che ne e' risultata si differenzia da quella delle altre Regioni a statuto speciale in quanto nel Trentino-Alto Adige le acque pubbliche, a qualunque uso destinate, continuano a far parte del demanio statale, e la Regione manca di potesta' legislativa esclusiva in materia, possedendo solo quella concorrente, che viene dall'art. 5, n. 5, dello statuto riferita genericamente alla "utilizzazione delle acque stesse". La delimitazione dell'ambito entro il quale quest'ultimo potere e' da circoscrivere risulta dalle successive disposizioni degli artt. 9 e 10 dello stesso statuto.
Lo speciale trattamento del regime delle acque pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige, reso necessario dalla sua configurazione geografica, risponde all'esigenza di contemperare gli interessi della Regione con quelli sia delle altre Regioni nelle quali si riversano i corsi di acqua che in esse sorgono o scorrono, e sia dall'intera economia nazionale la quale deve potersi giovare dell'utilizzazione dell'energia elettrica ovunque essa sia prodotta. La disciplina che ne e' risultata si differenzia da quella delle altre Regioni a statuto speciale in quanto nel Trentino-Alto Adige le acque pubbliche, a qualunque uso destinate, continuano a far parte del demanio statale, e la Regione manca di potesta' legislativa esclusiva in materia, possedendo solo quella concorrente, che viene dall'art. 5, n. 5, dello statuto riferita genericamente alla "utilizzazione delle acque stesse". La delimitazione dell'ambito entro il quale quest'ultimo potere e' da circoscrivere risulta dalle successive disposizioni degli artt. 9 e 10 dello stesso statuto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 14