Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1522
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/62 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENERGIA ELETTRICA - COMPETENZA A STABILIRE IL PREZZO DI CESSIONE AGLI UTENTI DELL'ENERGIA DI CUI AI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 10 DELLO STATUTO SPECIALE - MANCANZA DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI PREZZI DI DIVERSA QUANTITA' DI ENERGIA.
SENT. 46/62 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENERGIA ELETTRICA - COMPETENZA A STABILIRE IL PREZZO DI CESSIONE AGLI UTENTI DELL'ENERGIA DI CUI AI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 10 DELLO STATUTO SPECIALE - MANCANZA DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI PREZZI DI DIVERSA QUANTITA' DI ENERGIA.
Testo
L'inciso dell'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951) per cui il prezzo di cessione agli utenti dell'energia (art. 10, commi primo e secondo, dello Statuto speciale) deve "di regola" coincidere con il prezzo economico, senza in ogni caso poter superare quello fissato dallo Stato per le Regioni limitrofe; non puo' essere interpretato nel senso che rientra nella competenza regionale la disciplina dei prezzi di cessione della quantita' di energia diversa da quella prevista dall'art. 10. Detto inciso serve a circoscrivere l'esercizio della potesta' riconosciuta alla Regione per l'energia rientrante nel quantitativo previsto dal citato art. 14. Il prezzo al quale ha riguardo il secondo periodo del primo comma dell'art. 10 non puo' riferirsi ad un'energia che non sia quella considerata nel periodo immediatamente precedente, data la correlazione esistente fra l'uno e l'altro.
L'inciso dell'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 574 del 1951) per cui il prezzo di cessione agli utenti dell'energia (art. 10, commi primo e secondo, dello Statuto speciale) deve "di regola" coincidere con il prezzo economico, senza in ogni caso poter superare quello fissato dallo Stato per le Regioni limitrofe; non puo' essere interpretato nel senso che rientra nella competenza regionale la disciplina dei prezzi di cessione della quantita' di energia diversa da quella prevista dall'art. 10. Detto inciso serve a circoscrivere l'esercizio della potesta' riconosciuta alla Regione per l'energia rientrante nel quantitativo previsto dal citato art. 14. Il prezzo al quale ha riguardo il secondo periodo del primo comma dell'art. 10 non puo' riferirsi ad un'energia che non sia quella considerata nel periodo immediatamente precedente, data la correlazione esistente fra l'uno e l'altro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 14