Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1523
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
29/05/1962; Decisione del
29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/62 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENERGIA ELETTRICA - IMPOSIZIONE DI UN LIMITE MASSIMO DEL PREZZO DELL'ENERGIA DISPOSTA DALL'ART. 14 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - FINALITA'.
SENT. 46/62 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENERGIA ELETTRICA - IMPOSIZIONE DI UN LIMITE MASSIMO DEL PREZZO DELL'ENERGIA DISPOSTA DALL'ART. 14 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - FINALITA'.
Testo
L'imposizione di un limite massimo del prezzo di cessione dell'energia, non sorpassabile dalla Regione Trentino-Alto Adige, e' disposta dall'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale con riferimento ai prezzi stabiliti per le Regioni limitrofe, dato che per queste la contiguita' con la stessa parte dell'arco alpino nel quale e' compreso il Trentino-Alto Adige determina una somiglianza, oltre che di condizioni idro-orografiche, di esigenze economiche, tale da richiedere un coordinamento nelle tariffe dell'energia di cui esse beneficiano, salvo il piu' ampio coordinamento possibile ad essere realizzato su piano nazionale.
L'imposizione di un limite massimo del prezzo di cessione dell'energia, non sorpassabile dalla Regione Trentino-Alto Adige, e' disposta dall'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale con riferimento ai prezzi stabiliti per le Regioni limitrofe, dato che per queste la contiguita' con la stessa parte dell'arco alpino nel quale e' compreso il Trentino-Alto Adige determina una somiglianza, oltre che di condizioni idro-orografiche, di esigenze economiche, tale da richiedere un coordinamento nelle tariffe dell'energia di cui esse beneficiano, salvo il piu' ampio coordinamento possibile ad essere realizzato su piano nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 14