Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1523
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1521  1522  1524  1525  1526  1527  1528  1529


Titolo
SENT. 46/62 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ENERGIA ELETTRICA - IMPOSIZIONE DI UN LIMITE MASSIMO DEL PREZZO DELL'ENERGIA DISPOSTA DALL'ART. 14 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE - FINALITA'.

Testo
L'imposizione di un limite massimo del prezzo di cessione dell'energia, non sorpassabile dalla Regione Trentino-Alto Adige, e' disposta dall'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto speciale con riferimento ai prezzi stabiliti per le Regioni limitrofe, dato che per queste la contiguita' con la stessa parte dell'arco alpino nel quale e' compreso il Trentino-Alto Adige determina una somiglianza, oltre che di condizioni idro-orografiche, di esigenze economiche, tale da richiedere un coordinamento nelle tariffe dell'energia di cui esse beneficiano, salvo il piu' ampio coordinamento possibile ad essere realizzato su piano nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1951  n. 574  art. 14