Sentenza 46/1962 (ECLI:IT:COST:1962:46)
Massima numero 1525
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  29/05/1962;  Decisione del  29/05/1962
Deposito del 07/06/1962; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1521  1522  1523  1524  1526  1527  1528  1529


Titolo
SENT. 46/62 E. DISCIPLINA DEI PREZZI - C.I.P. - FINALITA' DI UNIFICAZIONE DELLE TARIFFE NEL CAMPO DELL'ENERGIA ELETTRICA - NON COMPROMETTE GLI INTERESSI DELLE REGIONI ED, IN PARTICOLARE, DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE.

Testo
L'attivita' del C.I.P. che (piu' particolarmente nel campo dell'energia idroelettrica) ebbe ad operare nel senso di consentire progressivi aumenti delle tariffe e dei prezzi vigenti nel 1942, si e' poi svolta verso una sempre maggiore unificazione delle tariffe stesse, secondo risulta in modo piu' specifico dal D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896, che previde la possibilita' della istituzione delle "casse di conguaglio", allo scopo di ovviare alla preesistente disparita' di prezzi-base fra Regione e Regione. Unificazione che corrisponde ad esigenze indeclinabili della politica nazionale dell'energia sempre piu' avvertite nelle fasi di crescente attivita' produttiva, e che ha trovato un suo progressivo completamento prima con il provvedimento del C.I.P. n. 620 del 1956 e poi con il successivo provvedimento n. 491 del 1961. Tale unificazione in nessun modo puo' compromettere gli interessi delle Regioni e, nella specie, della Regione Trentino-Alto Adige poiche' essa si effettua mediante la imposizione di tariffe massime, sicche' rimane alla Regione Trentino-Alto Adige la possibilita' di scendere al di sotto di queste per l'uso dell'energia di sua spettanza, mentre per le attivita' economiche diverse da quelle in cui all'art. 10 le agevolazioni rivolte ad attrarre iniziative economiche nel territorio della Regione potranno avere altro contenuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1951  n. 574  art. 14